Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1368 del 6 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esimente di cui all'art. 598 c.p. non può essere mai applicata allorché gli scritti contenenti espressioni offensive siano inviati non solo a coloro che ne debbono essere i destinatari nell'ambito del processo, ma anche ad altre persone, che nel processo non possono e non debbono avere alcuna parte. In tale ipotesi infatti, mentre non può ritenersi sussistente la condizione richiesta dalla stessa lettera della legge che, parlando di scritti presentati dinanzi all'autorità giudiziaria, intende evidentemente riferirsi a scritti destinati ad essere utilizzati unicamente all'interno del processo, d'altro lato viene a mancare, in relazione all'ulteriore diffusione dello scritto, il fondamento stesso dell'esimente e cioè la necessità degli interessati di difendersi e tutelare le proprie ragioni.

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