Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3097 del 31 marzo 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. — che esenta dall'imposizione e dall'ampliamento coattivi della servitù di passaggio le «case» con i cortili, giardini e aie ad esse attinenti — la parola «casa», priva com'è di una sua precisa connotazione nella terminologia giuridica e di un inequivoco significato nel linguaggio corrente, anche se in questo viene normalmente usata con riferimento alla destinazione abitativa, deve intendersi adoperata dal legislatore, stante la ratio della norma, in senso lato, ossia comprensivo — ai fini della detta esenzione — anche ai fabbricati in cui si eserciti un'attività produttiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.