Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6701 del 22 febbraio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi alla autoritą giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 c.p., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive, il quale č l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilitą del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte. (Fattispecie nella quale tali frasi erano contenute in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la Corte ha dichiarato che il giudice penale che aveva applicato la causa di non punibilitą era incompetente, nella specie, a decidere sul risarcimento del danno previsto dal comma secondo dell'art. 598 c.p.).

(massima n. 2)

L'art. 598 c.p., nella parte in cui prevede il risarcimento del danno per le frasi offensive che «concernono» l'oggetto della causa, va inteso come riferibile a quelle offese che, pur non necessarie, siano comunque strumentali alla difesa, ed esso si pone in contraddizione solo apparente rispetto all'art. 89 c.p.c., che dispone il risarcimento soltanto per le frasi offensive che «non riguardano» l'oggetto della causa. Quest'ultima norma va infatti intesa come riferibile alle offese non necessarie alla difesa, sebbene ad essa non estranee.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.