Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8084 del 7 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto di superficie si estingue per non uso, ai sensi dell'art. 954, ultimo comma, cod. civ., se entro il ventennio la costruzione non č edificata nella struttura essenziale, non essendo sufficiente la realizzazione di opere intermedie (nella specie, pilastri in cemento armato e getti dei balconi); né la manutenzione di tali opere (nella specie, pitturazione dei ferri dei pilastri) interrompe la prescrizione, a tal fine occorrendo un avanzamento dell'attivitā edificatoria, che esprima il "facere" in cui si sostanzia il diritto di superficie.

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