Cassazione civile Sez. II sentenza n. 832 del 25 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esenzione dal passaggio coattivo, prevista dall'art. 1051, quarto comma, c.c. per i fondi costituiti da case, giardini, cortili ed aie ad esse attinenti, si applica anche alle servitł di passaggio da costituirsi in applicazione dell'art. 1054 c.c., in dipendenza di interclusione per effetto di alienazione, sempre che, anche in tale ipotesi, vi sia la possibilitą di scelta tra pił fondi da asservire ed almeno uno non sia costituito da case, cortili, ecc.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.