Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5070 del 24 aprile 1987

(3 massime)

(massima n. 1)

L'ambito dell'efficacia esimente dall'esercizio del diritto di difesa ex art. 598 c.p., non è stato superato né esteso dall'art. 24 della Costituzione, sicché non è consentito, con operazione interpretativa abrogante del citato art. 598, collegare direttamente la norma costituzionale con l'art. 51 c.p. per dedurre un'applicazione della generica esimente ivi prevista all'esercizio del diritto di difesa fuori dei suoi limiti legali e naturali. (Nella fattispecie un avvocato aveva ritenuto di esercitare il diritto di difesa con l'uso di più penetranti mezzi di pubblicità — giornali e televisione — per tutelare gli interessi della sua assistita nell'imminenza della decisione di un suo ricorso).

(massima n. 2)

L'art. 21 Cost. (in relazione all'art. 51 c.p.) non ha scriminato in via generale l'attribuzione di fatti diffamatori veri, né, quindi, ha reso inoperante la regola di cui al primo comma dell'art. 596 c.p. o le eccezioni a detta regola contenute nei successivi comma di tale disposizione, operante l'una e le altre quando non possa invocarsi l'esimente del diritto di cronaca o di critica.

(massima n. 3)

La riserva posta alla impunibilità per la provata verità del fatto diffamatorio dall'ultimo inciso dell'art. 596 c.p. relativo ai «modi usati», si concreta in un limite di continenza analogo a quello del diritto di cronaca o di critica, il cui superamento rende inoperante l'esimente stessa.

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