Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11670 del 17 novembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitā del delitto di omissione di soccorso occorre che sussista un contatto materiale diretto, attraverso gli organi sensoriali, con l'oggetto del ritrovamento, onde la mera notizia che taluno sia in pericolo in luogo sottratto alla percezione visiva diretta dell'agente non č di per sé idonea ai fini della prospettabilitā del reato.

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