Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15194 del 19 novembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di omissione di soccorso, in quanto reato di pericolo, sussiste sotto il profilo dell'omesso avviso all'autoritā anche se si accerti che l'assistenza sarebbe stata impossibile o inutile, ed č escluso, sotto il profilo dell'omissione di soccorso, soltanto se la persona da assistere era giā morta.

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