Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1015 del 8 febbraio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli atti di tolleranza traendo origine dall'altri condiscendenza, da rapporti di familiaritą, amicizia o buon vicinato, integrano un elemento di transitorietą e di saltuarietą, per cui in mancanza di una prova contraria specifica deve escludersi che sia stato esercitato per tolleranza il passaggio sul fondo altrui, praticato per parecchi anni.

(massima n. 2)

Il divieto di imposizione coattiva della servitł sancito dall'art. 1051, comma 4 c.c. per le aree in esso descritte non preclude l'usucapione delle stesse.

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