Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1279 del 22 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternitą naturale, l'art. 269 cod. civ. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'"id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilitą e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternitą, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternitą (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.

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