Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3525 del 12 luglio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Dal coordinato disposto dei primi tre commi dell'art. 1051 c.c. si ricava che i presupposti legittimanti la richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui sono: a) che il proprietario del fondo dominante non abbia una servitù diretta, utilizzabile per i veicoli, verso la via pubblica, non possa procurarsela altrimenti senza eccessivo dispendio o disagio e non abbia comunque altra uscita indiretta da utilizzare per il transito dei veicoli; b) che l'ampliamento non rappresenti una mera comodità per il fondo dominante, ma serva a rendere possibile il conveniente uso del fondo stesso, nella destinazione preesistente o in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare; c) che preesista una servitù di passaggio e sussista la possibilità di un ampliamento del passaggio stesso, nel senso di allargamento del tracciato esistente e non in quello della creazione di un nuovo più ampio tracciato attraverso il fondo servente; d) che sia possibile ottenere l'ampliamento in modo da arrecare il minor danno al fondo servente. Le disposizioni in tema di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui (art. 1051, terzo comma, c.c.) sono applicabili anche nel caso in cui l'istante, proprietario del fondo dominante, sia al tempo stesso comproprietario del sentiero sul quale il passaggio si esercita. Invero, anche il fondo di proprietà comune può essere assoggettato a servitù a favore di un altro fondo di proprietà esclusiva di uno dei partecipanti alla comunione, valendo la regola nemini res sua servit soltanto nei casi in cui esuli, «a priori» e in modo assoluto, la possibilità di configurare la relazione oggettiva tra due fondi e la utilitas, di cui fruisce uno di essi, come oggetto di un rapporto giuridico intersoggettivo. Le condizioni per l'ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui (art. 1051, terzo comma, c.c.) devono essere accertate con riferimento alla situazione attuale della zona. Pertanto non rileva, nella disamina, la mera possibilità che l'attività per cui è chiesto l'ampliamento impedisca lo sviluppo edilizio della zona stessa, per la quale non sia già intervenuta lottizzazione né concessione di licenza edilizia.

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