Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7997 del 12 settembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p. come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442 non č compatibile con l'aggravante della premeditazione. Nel reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442, le condizioni di abbandono materiale e morale possono ritenersi sussistenti solo quando la madre venga a trovarsi, al momento del parto, in uno stato di isolamento tale che non consenta l'aiuto di presidi sanitari o di altre persone, e che detto isolamento non sia stato determinato dalla madre stessa per sua incuria o indifferenza. Nel reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p. cosė come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442, le condizioni di abbandono materiale e morale menzionate dalla norma devono sussistere congiuntamente; esistere oggettivamente; essere connesse al parto nel senso che, in conseguenza della loro oggettiva esistenza, la madre ritenga di non potere assicurare la sopravvivenza del figlio, subito dopo il parto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.