Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10702 del 14 dicembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1051, comma 3, c.c., è necessario, perché possa essere accolta la richiesta di ampliamento coattivo di una servitù di passaggio (che sia realizzabile in concreto nei limiti dei criteri fissati dal comma 2), che ricorra l'utilità dell'ampliamento per la coltivazione e l'uso conveniente del fondo dominante. E, in riferimento a tale principio, legittimamente il giudice di merito dà rilievo al fatto che non sia accettabile, secondo i modi di vita attuali, che chi per qualsiasi ragione acceda al fondo (e in particolare che vi acceda per la sua coltivazione e in relazione agli insediamenti abitativi su di esso realizzati) debba lasciare il proprio veicolo sulla pubblica via e quindi percorrere un lungo tratto di strada a piedi. (Nella specie la servitù di cui era stato chiesto l'ampliamento era stata costituita in sede di divisione di unico fondo, per assicurare l'accesso sulla pubblica via ad una porzione rimasta interclusa).

(massima n. 2)

Il soggetto nei cui confronti è richiesto — per assicurare il transito anche dei veicoli a motore — l'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio non può, di norma, utilmente eccepire che sarebbe possibile realizzare il passaggio, secondo un tracciato più breve, sul terreno di un terzo, poiché, sussistendo già una servitù di passaggio a favore del fondo intercluso, la costituzione di una servitù coattiva sul fondo di un terzo sarebbe consentita solo se l'ampliamento di quella già esistente risultasse impossibile o possibile solo con dispendio o disagi eccessivi. (Nella specie il motivo di ricorso investiva anche la adeguatezza della motivazione con la quale il giudice di merito aveva escluso che effettivamente il tracciato alternativo fosse più breve ed agevole; la S.C. ha rigettato il motivo con riferimento alla correttezza ed adeguatezza delle affermazioni del giudice di merito sia in punto di fatto che in punto di diritto).

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