Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2723 del 18 marzo 1987

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ampliamento coattivo di una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c., non sono di per sé rilevanti in senso negativo né la lunghezza del percorso da compiere nel fondo servente, né le esigue dimensioni di questo, dovendo tali elementi essere valutati, come presupposto logico-giuridico, solo in relazione alle modalità di realizzazione dell'ampliamento, la cui scelta deve avvenire alla stregua del principio del contemperamento degli interessi dei due fondi.

(massima n. 2)

Il concetto di «conveniente uso del proprio fondo» espresso nell'art. 1051 c.c. ai fini della costituzione o dell'ampliamento coattivi di una servitù di passaggio, non può essere determinato in astratto, bensì con riferimento alle condizioni di vita dell'uomo medio nell'epoca in cui il diritto viene esercitato. (Nella specie, applicando detto principio, la corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che con insufficiente motivazione avevano escluso che un fabbricato destinato ad abitazioni, anche se di modeste dimensioni, comportasse, per il suo conveniente uso, un ampliamento di una servitù di passaggio).

(massima n. 3)

In materia di passaggio coattivo, l'art. 1051 c.c., come si evince dal collegamento tra il suo terzo comma e i primi due, disciplina in maniera unitaria l'ipotesi di costituzione novo della servitù e quella di ampliamento di passaggio preesistente. Pertanto, anche in questa seconda ipotesi l'indagine del giudice, ove sia controverso il diritto, deve prendere le mosse dall'accertamento della sussistenza del bisogno, inteso come relazione di necessità tra il richiesto ampliamento ed il soddisfacimento delle esigenze di coltivazione e di conveniente uso del fondo, che è il presupposto fondamentale della pronunzia costitutiva. La direzione e l'ampiezza di siffatta indagine sono determinate dalla posizione difensiva del convenuto titolare del fondo servente, nel senso che, ove costui deduca l'esistenza o la agevole acquisibilità di altro accesso, oppure la materiale impossibilità dell'ampliamento, occorre esaminare anche tali questioni e la soluzione di esse in senso favorevole al deducente assorbe o rende inutile l'accertamento sulla relazione di necessità, mentre nel caso che tali questioni non siano state proposte o vengano risolte a sfavore del deducente e sia altresì accertata detta relazione, restano soltanto da risolvere le eventuali questioni concernenti le modalità di realizzazione dell'ampliamento con riguardo al principio del contemperamento degli interessi dei due fondi.

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