Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 947 del 2 febbraio 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Lo scioglimento del matrimonio, non incidendo sullo status di genitori e di figli, non fa venir meno la tutela penale dell'obbligo di assistenza dei figli, garantita dall'art. 570 codice penale.

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