Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5431 del 28 maggio 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Il dolo del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nell'ipotesi di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non richiede la qualificazione specifica espressa dal preciso fine di far mancare quei mezzi all'avente diritto, in quanto č sufficiente il dolo generico consistente nella volontą cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualitą e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo.

(massima n. 2)

In tema di applicazione dell'art. 570 cpv. n. 2, c.p., l'inadempimento del soggetto obbligato in via principale ad eliminare lo stato di bisogno del coniuge integra la fattispecie criminosa ivi prevista, anche se lo stato di bisogno sia venuto meno per l'intervento di soggetti che, secondo l'ordine di cui all'art. 433 c.c., sono obbligati in via sussidiaria alla corresponsione degli alimenti. Ne deriva che commette il reato previsto dalla norma di cui all'art. 570, cpv. n. 2, c.p. il marito che interrompa la corresponsione dell'assegno alimentare alla moglie, da lui consensualmente separata, a nulla rilevando che lo stato di bisogno della beneficiaria sia stato fronteggiato con il contributo del figlio.

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