Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 17244 del 7 dicembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. può sussistere anche nel caso in cui l'obbligato corrisponda l'assegno liquidato dal giudice civile, qualora quest'ultimo sia divenuto successivamente inferiore al necessario per vivere.

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