Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12400 del 17 settembre 1990

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2 c.p. lo stato di bisogno del figlio minore ricorre anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda la madre o altri congiunti in mancanza di contribuzione da parte del padre.

(massima n. 2)

L'impossibilità assoluta della somministrazione dei mezzi di sussistenza esclude il reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. solo quando sia incolpevole, giacché l'obbligato è tenuto ad adoperarsi per adempiere la sua prestazione. (Nel caso di specie è stata confermata la decisione dei giudici di merito che avevano affermato che un padre sano abile al lavoro e di giovane età aveva l'obbligo di procurarsi un'occupazione per provvedere alle necessità del figlio minore).

(massima n. 3)

La permanenza nel reato di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. cessa solo con il completo adempimento dell'obbligo di provvedere la persona bisognosa dei mezzi di sussistenza. A tal fine sono perciò sufficienti adempimenti occasionali e parziali.

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