Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 895 del 26 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il reato di cui all'art. 570, secondo comma, c.p. la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti. L'onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente pił ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile. In ipotesi potrą sussistere la fattispecie delittuosa di cui all'art. 388 c.p. sempreché ricorrano i requisiti da tale norma previsti (compimento di atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi di cui trattasi).

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