Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4636 del 21 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale a conoscere delle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza ai sensi dell'art. 677, comma primo, c.p.p., secondo cui la competenza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento, l'espressione «si trova» deve essere intesa come indicativa dell'esistenza di un rapporto caratterizzato da apprezzabile stabilitą fra il detenuto o internato e l'istituto penitenziario, rimanendo quindi escluso che possa assumere rilevanza la mera presenza fisica dell'interessato in un qualsiasi istituto, determinata da ragioni del tutto occasionali e momentanee, come quelle determinate da ragioni di giustizia o di semplice transito nel corso di trasferimento ad altro istituto.

(massima n. 2)

Per la sussistenza del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570, comma 2, c.p., in presenza del totale inadempimento da parte dell'obbligato degli obblighi impostigli, non rileva che il soggetto passivo svolga saltuariamente un lavoro retribuito, ma occorre che dalla attivitą lavorativa egli tragga quanto occorre per far fronte con dignitą alle elementari necessitą di vita.

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