Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2736 del 21 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p. - diversa dalla pił ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non pił solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacitą economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

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