Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36070 del 29 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ha per oggetto i rapporti intercorrenti tra i singoli componenti della famiglia, e non l'ordine familiare, con la conseguenza che chi faccia mancare i mezzi di sussistenza a pił di un familiare risponde di una pluralitą di delitti, eventualmente unificati sotto il vincolo della continuazione.

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