Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1629 del 15 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condotta lesiva colpisce innanzitutto i soggetti che compongono la famiglia, e quindi si riflette sull'istituzione familiare nel suo complesso, sicché un'unica condotta omissiva che faccia mancare i mezzi di sussistenza a pił di un congiunto integra l'ipotesi del concorso formale di reati di cui all'art. 81, primo comma, c.p.

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