Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32837 del 29 luglio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltā o della assenza di necessitā non č richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell'animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche.

(massima n. 2)

Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integritā dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.

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