Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11696 del 29 novembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'indagine sul comune sentimento del pudore assume rilevanza il pensare e sentire dell'intera comunitā nazionale; quindi č irrilevante la circostanza che il fatto sia avvenuto in un piccolo centro in cui sopravvivono mentalitā e costumi superati dall'evoluzione dei tempi. (Fattispecie relativa a cantante che, nel corso di uno spettacolo tenuto in luogo pubblico in un piccolo centro, si denudava completamente)

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