Cassazione penale Sez. III sentenza n. 135 del 10 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di spettacolo osceno, ai sensi dell'art. 528 c.p., lo spettacolo osceno non presentato come tale ed avvenuto senza alcuna riservatezza, venendo così a concretarsi l'offensività criminosa della condotta. Infatti la capacità offensiva dell'osceno è condizionata dal contesto ambientale in cui è presentato; conseguentemente lo spettacolo osceno che si svolga con particolari modalità di riservatezza e di cautela in presenza di sole persone adulte non integra il reato in questione, ove il giudice di merito accerti, in relazione a dette modalità, che il comune senso del pudore non risulti offeso. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto de quo osservando che: lo spettacolo aveva superato il limite della funzione scenica in quanto sfociato dall'iniziale strip-tease nella riproduzione di espliciti rapporti sessuali con il coinvolgimento di due spettatori; che il contenuto reale dello spettacolo non era stato pubblicizzato, in quanto presentato con locandine riferentisi esclusivamente ad uno strip-tease; che lo spettacolo si era svolto in una discoteca con accesso anche ai soggetti lì recatisi solo per ballare o bere, e così inconsapevolmente coinvolti in una rappresentazione oscena alla quale non avevano consapevolmente accettato di assistere).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.