Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2328 del 18 luglio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di rifiuto totale del servizio militare o del servizio civile sostitutivo (art. 8 comma secondo della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni), non ha carattere di irripetibilitā, potendo al contrario esso configurarsi, dopo la prima volta, ad ogni successivo rifiuto che venga opposto a nuove chiamate alle armi, sempre possibili finché l'obbligo che grava sul soggetto non si sia estinto o mediante la prestazione del servizio, in una delle forme previste dalla legge, o mediante l'espiazione della pena; ipotesi, quest'ultima, cui non č equiparabile l'eventuale estinzione del reato nel caso in cui, concessa con una precedente condanna la sospensione condizionale della pena, siano poi decorsi i termini di cui all'art. 167 c.p.

(massima n. 2)

La causa di non punibilitā prevista dall'articolo unico L. 17 luglio 1975, n. 355, č inapplicabile a coloro che detengono videocassette a contenuto osceno allo scopo di farne commercio, non essendo costoro equiparabili agli edicolanti ed ai librai.

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