Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34417 del 6 luglio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

La causa di non punibilitā prevista dall'articolo unico della L. 17 luglio 1975, n. 355 č inapplicabile a coloro che detengono videocassette a contenuto osceno allo scopo di farne commercio, essendo tale mezzo di comunicazione diverso dalle riproduzioni a stampa, caratterizzate dalla possibilitā di una riproduzione rapida di un numero illimitato di copie, in relazione alle quali č stata prevista la citata clausola di non punibilitā.

(massima n. 2)

Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 528 cod. pen. non č sufficiente la mera detenzione del materiale osceno, ma occorre anche la "pubblicitā", che rappresenta sia elemento costitutivo della fattispecie che requisito essenziale perché si realizzi l'offesa al buon costume.

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