Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4118 del 14 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il disposto di cui all'art. 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, secondo il quale sono penalmente sanzionabili, ai sensi dell'art. 528 c.p., «le pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti quando, per la sensibilitą ed impressionabilitą ad essi proprie, siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio», puņ trovare applicazione anche con riguardo ai c.d. «video giochi», sempre che questi ultimi siano esplicitamente destinati ai fanciulli e agli adolescenti. (Nella specie, tale condizione č stata esclusa, sulla base della considerazione che le confezioni dei giochi in questione recavano l'indicazione «sconsigliato ai minori e alle persone impressionabili».

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.