Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 366 del 5 giugno 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta consistente nel masturbarsi davanti ad una donna in luogo aperto al pubblico non costituisce atto contrario alla pubblica decenza, bensģ un atto osceno, contrario ai principi della morale sessuale perché offensivo del comune senso del pudore.

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