Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9786 del 19 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esibizione in pubblico degli organi genitali al fine di soddisfare la libido dell'esibente integra il delitto di atti osceni e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, in quanto, attese le finalitą e modalitą che la caratterizzano, si configura come offensiva del sentimento collettivo della pił elementare costumatezza.

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