Cassazione penale Sez. III sentenza n. 314 del 18 febbraio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel reato di atti osceni non è configurabile il tentativo poiché, escludendosi la possibilità dell'offesa al pubblico pudore — bene protetto dalla norma — verrebbe a mancare l'oggettività del reato.

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