Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11541 del 11 ottobre 1999

(4 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l'espressione «più persone» contenuta nell'art. 609 octies c.p. comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due.

(massima n. 2)

Il reato di atti osceni in luogo pubblico o aperto al pubblico è un reato di pericolo presunto per la cui realizzazione è sufficiente - a differenza di quel che accade nell'ipotesi di atti osceni in luogo esposto al pubblico - l'astratta visibilità degli atti medesimi da parte di terzi non consenzienti.

(massima n. 3)

Il reato di cui all'art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo) si configura come fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale. Queste connotazioni distinguono la violenza sessuale di gruppo dall'ordinario concorso di persone nel reato di cui all'art. 609 bis c.p., e cioè nel reato di violenza sessuale. (Nella specie, in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza della violenza sessuale di gruppo a carico di alcuni soggetti i quali, dopo aver condotto la vittima su una spiaggia, si erano a turno congiunti carnalmente con la stessa, a nulla rilevando che, secondo l'assunto difensivo degli imputati, ciascun congiungimento fosse stato frutto di autonoma deliberazione di chi lo aveva realizzato e che, in qualche caso, il rapporto non fosse stato neppure portato a termine).

(massima n. 4)

L'art. 609 octies c.p., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti «gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma. (Nella specie la S.C. ha ritenuto compreso nell'ambito di operatività dell'art. 609 octies c.p. anche l'ipotesi di cui all'art. 609 bis, comma 2, n. 1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa).

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