Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1702 del 13 novembre 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

La esibizione di organi genitali maschili ad una donna, anche se compiuta al fine di offesa o disprezzo anziché di soddisfacimento di impulso sessuale, è per sua natura offensiva del comune senso del pudore ed integra il delitto di atti osceni. Il delitto di atti osceni è punibile a titolo di dolo generico, pertanto per la sua configurazione è sufficiente la volontà cosciente di compiere l'atto obiettivamente idoneo ad offendere immediatamente la verecondia sessuale, essendo irrilevante il motivo che ha determinato l'agente al comportamento osceno.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.