Cassazione penale Sez. V sentenza n. 769 del 6 ottobre 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

Luogo aperto al pubblico è quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello al quale ha accesso una categoria di persone. Necessariamente debbono essere considerate luogo aperto al pubblico le scale di un palazzo, in quanto esse sono percorribili dagli inquilini del palazzo stesso e da quanti hanno necessità o volontà di recarsi nelle abitazioni dei primi.

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