Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4486 del 11 aprile 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di atti osceni, la sagrestia deve considerarsi come luogo aperto al pubblico; infatti, quale che sia il regime giuridico di essa secondo il diritto canonico, in quanto bene appartenente alla Chiesa, unicamente rilevante per l'ordinamento statuale č la situazione di fatto a cui sono concretamente esposti i beni ecclesiastici. Pertanto, anche se i parroci hanno giurisdizione esclusiva sulle sagrestie ed i fedeli non possono disporre liberamente delle cose ivi custodite, il dato di fatto rilevante č che non č interdetto assolutamente l'accesso del pubblico, non č, cioč, vietata la frequenza, pur se occasionale, ma attuabile senza particolari condizioni, del pubblico.

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