Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6434 del 11 febbraio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è configurabile anche nel caso in cui il fatto si verifichi nelle parti comuni di un edificio condominiale, le quali devono qualificarsi come «luogo aperto al pubblico» in quanto la possibilità di accedervi è consentita non solo a tutti i condomini che abitano nell'edificio, ma anche agli estranei che si recano a trovare i condomini.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.