Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1368 del 24 novembre 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di atti osceni č un delitto di pericolo e non di danno; alla sua realizzazione concorrono l'oscenitā degli atti — ravvisabile nella loro idoneitā oggettiva all'offesa della morale e del sentimento di pudore altrui, in relazione alle condizioni di ambiente, di tempo e di persona, indipendentemente, quindi, dalla loro effettiva visibilitā e dalla loro concreta percezione e valutazione soggettiva della loro natura — e il luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico.

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