Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8159 del 25 settembre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p. non č necessaria la prova dell'effettiva masturbazione, ma č sufficiente, invece, la prova di una masturbazione ostentata, giā come tale costituente manifestazione di pubblica oscenitā offensiva del comune senso del pudore. Infatti, la norma incriminatrice, di cui all'art. 527 c.p., correlata a quella definitoria di cui all'art. 529 c.p., colpisce ogni comportamento anche meramente esibizionistico, attinente alla sfera della sessualitā, idoneo a determinare, secondo l'apprezzamento comune, offesa al pudore. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del vizio di travisamento del fatto denunciato avverso sentenza che aveva ritenuto il delitto di atti osceni, pur giudicando apparente, e non reale come indicato nel capo d'imputazione, l'episodio di masturbazione addebitata all'imputato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.