Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3851 del 24 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito dell'abrogazione dell'art. 523 c.p., la condotta materiale dell'abrogato delitto č ora sussumibile nella previsione dell'art. 605 c.p. Il ratto a fine di libidine era infatti costituito dai medesimi elementi del sequestro di persona, da cui si differenziava per il particolare fine dell'agente caratterizzato dalla libidine. Venuta meno la previsione speciale, quella generale conserva efficacia senza bisogno di modifica della contestazione, ma solo attraverso una diversa qualificazione giuridica.

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