Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4021 del 5 dicembre 1975

(1 massima)

(massima n. 1)


Nella servitù di acquedotto coattivo, la determinazione del luogo attraverso il quale deve effettuarsi il passaggio delle acque non può farsi se non con riguardo alla concreta situazione di fatto, considerandosi — di volta in volta — gli elementi che debbono concorrere alla scelta della soluzione più equa, con il temperamento dei contrastanti interessi, nel rispetto del criterio del minor pregiudizio per il fondo servente e della maggior convenienza sia per detto fondo che per quello dominante. L'individuazione della situazione di fatto, al fine di cui sopra e degli elementi da tenere presenti nel caso concreto, in correlazione con l'indicato canone giuridico, costituisce una indagine commessa al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione, quando ne sia stato dato conto con idonea motivazione.

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