Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9689 del 6 novembre 1984

(2 massime)

(massima n. 1)

Colui il quale mostri ad un minore infraquattordicenne delle riproduzioni fotografiche pornografiche e lo inviti, contro la sua volontà e coartandone la libertà di movimento, a comportarsi secondo le immagini e a praticare, nell'appuntamento datogli per il giorno dopo, dei “giochi proibiti” non compie un atto di libidine, che presuppone per la sua esistenza un rapporto corporale, ma risponde del tentativo di atto di libidine perché è innegabile che con tale ostentazione di foto-porno oltre ad erotizzarsi, l'interessato come di solito si verifica per tali soggetti, vengono eccitati i sensi della vittima che viene turbata nella sua naturale innocenza e nel proprio riserbo.

(massima n. 2)

Ogni atto lascivo ed osceno altrui, finalizzato al compimento di atti di libidine che comporta un perturbamento nell'animo del minore infraquattordicenne, può essere inquadrato, oltre che nell'ambito del reato di corruzione di minore, anche in quello di tentativo di atti di libidine, purché ne sussistano le condizioni e cioè si tenti di eccitare i sensi del minore per renderlo succube all'agente eccitato, turbandone la naturale innocenza e il riserbo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.