Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3796 del 15 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di delitti contro la libertà sessuale, non può parlarsi di atti inequivocabilmente libidinosi in caso di visita medica — in linea generale e fatti salvi alcuni casi particolari — solo quando la visita medica debba necessariamente riguardare la sfera o gli organi sessuali del paziente e non quando essa riguardi altre parti del corpo. In tal caso, infatti, è evidente che l'estensione della visita anche alla sfera sessuale può concretizzare il delitto di atti di libidine violenti, poiché, per integrare gli estremi della violenza, è sufficiente anche la violenza meramente potenziale, che si verifica quando il medico — estendendo abusivamente l'area della sua indagine — operi all'improvviso ed all'insaputa del paziente, pur sapendo che il consenso non vi sarebbe stato e che l'opposizione o la resistenza non sarebbero mancati, se fossero stati possibili.

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