Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3256 del 22 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violenza carnale e ratto a fine di libidine di persona inferma, per decidere della infermitā di mente del soggetto passivo o della sua inferioritā fisica o psichica, non č necessario l'accertamento peritale, potendo il giudice formare il proprio convincimento sia in base a prova specifica, sia per diretta constatazione. Tuttavia, qualora il giudice abbia preferito affidarsi ad una indagine peritale, le conclusioni dei periti possono essere disattese soltanto se ne sia dimostrata l'erroneitā.

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