Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 624 del 19 gennaio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di violenza carnale presunta, ex art. 519 cpv. n. 3 c.p., sussistono due ipotesi, a seconda che la vittima sia inferma di nascita ovvero che, a cagione della sua inferiorità fisica o psichica, la vittima non sia in grado di resistere al colpevole (anche se la situazione di inferiorità non sia stata dal colpevole medesimo determinata). Mentre nella prima ipotesi non è richiesta alcuna indagine particolare sul grado di infermità mentale, sul secondo caso, invece, deve accertarsi in concreto il grado di tale infermità o inferiorità per valutare se esso è di tale entità da impedire completamente oppure solo da limitare in modo apprezzabile la resistenza da parte della vittima.

(massima n. 2)

Tra i casi di inferiorità fisiopsichica, previsti dall'art. 519, cpv. n. 3, c.p., ben può rientrare lo stato del soggetto in dipendenza dall'assunzione di psicofarmaci (cosiddetti tranquillanti), quando da esso derivi una sospensione dell'attenzione e dei poteri di controllo che renda il soggetto medesimo incapace di normale resistenza all'azione del colpevole ed a quest'ultimo consenta di commettere violenza carnale.

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