Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9212 del 27 giugno 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di violenza carnale presunta, di cui all'art. 519, cpv., n. 2, c.p., prescinde dalla regolarità, tipicità o legittimità del rapporto di affidamento e, segnatamente, di cura che può ben configurarsi anche nei confronti di un pranoterapeuta o sedicente guaritore, essendo sufficiente l'instaurazione di un rapporto fiduciario che ponga l'agente in una condizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto.

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