Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12784 del 18 dicembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di accertare l'elemento della costrizione nel delitto di cui all'art. 519 c.p. non è utile comparare la condotta del soggetto passivo rispetto a parametri comportamentali prevedibili e dettati dall'esperienza, in specie quando la violenza avvenga in condizioni di luogo e di tempo di abituale affidabilità, ovvero in situazioni sulle quali incidano fattori sociali ed ambientali. Sicché commette il delitto di violenza carnale il medico che approfitta dello stato di prostrazione e di soggezione in cui la parte offesa versa per educazione e costume nel corso di visita ginecologica, che investe la sfera più intima della personalità di una donna.

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