Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8453 del 27 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve qualificarsi come tentativo di violenza carnale (e non come diffamazione aggravata) il fatto di chi, minacciando — e poi attuando la minaccia — di inviare ai parenti di una donna foto compromettenti scattate in occasione di incontri amorosi con lei precedentemente avuti, tenti di costringerla ad ulteriori rapporti sessuali; a nulla rileva, infatti, l'assenza di qualsivoglia approccio fisico, in quanto con l'effettuazione della minaccia, diretta a costringere la persona offesa alla congiunzione, inizia l'esecuzione materiale del reato di violenza carnale con la conseguenza che, se il reato non viene portato a compimento perché la vittima non cede alle minacce, ricorrono gli estremi del tentativo.

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