Cassazione penale Sez. III sentenza n. 13712 del 14 aprile 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 517 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) recanti marchi o segni distintivi fallaci, ossia atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualitą del prodotto ed ha carattere sussidiario rispetto al reato introdotto dall'art. 4, comma quarantanove, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che ha un'estensione pił ampia, sia sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato, che in relazione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, i quali abbiano un'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtą, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, né riconosciuti giuridicamente.

(massima n. 2)

In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, commette il reato di cui all'art. 4, comma quarantanove, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), chiunque commercializza prodotti industriali, agricoli o alimentari, recanti l'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtą, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, a prescindere dal fatto che le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni registrati o riconosciuti giuridicamente. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui trattasi nella condotta di commercializzazione da parte di una societą italiana di prodotti tessili recanti l'indicazione della societą italiana produttrice - ma fabbricati in Cina a seguito di delocalizzazione del processo produttivo posta in essere dalla societą per l'irrilevanza della mancata indicazione del luogo estero della loro fabbricazione, in quanto i prodotti tessili non vengono identificati in base all'origine geografica, ossia all'ambiente territoriale ove il processo produttivo si svolge, ma la loro qualitą viene assicurata dalla materia prima e dalla tecnica produttiva usate, riconducibili alla societą produttrice).

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