Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7217 del 24 maggio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci si consuma nel momento in cui l'opera e il prodotto vengono «posti in vendita» o «messi altrimenti in circolazione» e, pertanto, l'elemento oggettivo del delitto deve essere ritenuto sussistente sia allorquando si sia materialmente realizzata la traditio della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata una mera attivitą di porre in vendita, mettendo cioč semplicemente la cosa a disposizione dei potenziali acquirenti.

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